La manomissione di interblocchi di sicurezza

1. DESCRIZIONE DEL CASO:
In un'azienda, è presente una macchina automatica che si inceppa frequentemente. Così, i lavoratori, hanno manomesso l'interblocco del coperchio di sicurezza, al fine di anticiparne il funzionamento quando si presenta il problema.
In questo modo, i lavoratori, non sono più protetti, poiché esposti all'energia residua del macchinario.
2. COSA NON VA:
Sia il lavoratore, che il Preposto, hanno l'OBBLIGO di segnalare ogni difformità al datore di lavoro; tuttavia la rimozione o la manomissione di sicurezze è REATO penale.
3. COSA DEVE FARE L'AZIENDA:
- Deve mettere fuori uso IMMEDIATO il macchinario
- Deve ripristinare le condizioni di sicurezza come previste dal costruttore
- Deve fornire ai lavoratori le istruzioni affinché non si verifichi nuovamente la manomissione
- Deve verificare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dei preposti
4. NORMATIVE COINVOLTE:
- Cod. penale 437 "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro";
- D.Lgs. 81/08 art. 20 comma c) d) e) f) g) "Obblighi del lavoratore"; art. 19 comma a) f) f-bis) "Obblighi del preposto"; art. 18 comma f) "Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente".
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